IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168; 
  Vista le legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
  Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato  con  decreto
rettorale n. 1244 del 14 maggio  2012  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 116 del 19 maggio 2012; 
  Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle  sedute
del 25 settembre e del 7  ottobre  2014,  con  le  quali  sono  state
approvate le modifiche del  vigente  statuto  dell'Universita'  degli
studi di Messina nonche' la deliberazione assunta  dal  consiglio  di
amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2014, con la quale  il
consiglio ha espresso il parere favorevole in  merito  alle  predette
modifiche di statuto; 
  Vista la nota prot. n.  66101  del  15  ottobre  2014  con  cui  le
suddette delibere sono state  trasmesse  al  MIUR  per  il  controllo
previsto ex lege; 
  Considerato che il MIUR, con  nota  del  12  dicembre  2014,  prot.
30923, ha formulato osservazioni sulla proposta di modifica di alcuni
articoli  dello  statuto,  precisamente,  sulle  modifiche  apportate
all'art. 20, comma 1, all'art. 53, comma 2, all'art. 54,  comma  5  e
all'art. 57, comma 5; 
  Viste  le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  e   dal
consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 dicembre  2014,  con
le quali  gli  organi  collegiali  hanno  recepito  integralmente  le
osservazioni e le richieste ministeriali, considerate condivisibili; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto d'Ateneo e' cosi' modificato: 
 
                           Articolo unico 
 
  All'art. 2, si introduce il seguente comma 3: 
  «3.  L'Universita'  garantisce  l'elaborazione,  l'innovazione,  il
trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze  a  vantaggio  dei
singoli e della collettivita', per favorire il  progresso  culturale,
scientifico, economico e sociale». 
  Gli attuali commi 3, 4 e 5 assumono la numerazione 4, 5 e 6. 
  All'art. 5, i commi 7 e 8 sono cosi' sostituiti: 
  «7. L'Universita' puo' partecipare, secondo modalita' stabilite con
delibera del consiglio di amministrazione e previo parere  vincolante
del  senato  accademico,  a  societa'  o  ad  altre  associazioni   o
fondazioni  di  diritto  privato  per  lo  svolgimento  di  attivita'
connesse alle attivita' didattiche e/o di ricerca o comunque utili al
fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali  come
previsto dalla legislazione vigente. 
  8. L'Universita' ha un sigillo, il cui utilizzo da parte  di  terzi
e' soggetto ad autorizzazione del rettore». 
  Per ragioni di sistematicita', gli articoli 7 «Organi di governo» e
8 «Accesso ai fondi di finanziamento» dello statuto sono invertiti ed
e' spostata la sezione I del titolo II. Pertanto, l'art.  7  «Accesso
ai fondi di finanziamento» adesso fa parte del titolo I e la  sezione
I del titolo II prende inizio dall'art. 8 «Organi di governo». 
  All'art. 9, i primi 2 periodi del comma 1 sono cosi' sostituiti: 
  «1. Il rettore e' eletto a suffragio diretto da: 
  a)  professori  di  ruolo,  ricercatori  a  tempo  indeterminato  e
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3,  lettera
b) della legge n. 240/2010; 
  b) ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati  alla
lettera a), il cui voto viene conteggiato nella  misura  del  30  per
cento; 
  c) dirigenti amministrativi; 
  d)  personale  tecnico-amministrativo,  lettori   e   collaboratori
esperti linguistici il cui voto viene conteggiato nella misura del 25
per cento del numero  complessivo  dei  professori  di  ruolo  e  dei
ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto; 
  e) studenti, dottorandi, assegnisti,  specializzandi  il  cui  voto
viene  conteggiato  nella  misura  del  30  per  cento   del   numero
complessivo dei rappresentanti delle  suddette  categorie  in  senato
accademico,  consiglio  di  amministrazione   e   nei   consigli   di
dipartimento». 
  Alla lettera m) del comma 9, dopo la  parola  «censura»  le  parole
«previo il  parere  consultivo  del  consiglio  di  disciplina»  sono
soppresse. 
  All'art. 10, le lettere b), c), d) ed e) del  comma  1  sono  cosi'
modificate: 
    «b) da tutti i direttori di dipartimento; 
  c) da tre professori  ordinari,  tre  professori  associati  e  tre
ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalita' di cui
al comma 3, in  rappresentanza  delle  aree  scientifico-disciplinari
indicate nel seguente comma 2; 
  d) da cinque  studenti  eletti  secondo  le  modalita'  di  cui  al
regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno  agli  organi
collegiali dell'Ateneo; 
  e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei
lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica
tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta». 
  Il comma 2 e' cosi' modificato: «Per le finalita' di cui  al  comma
1,   lettera   c),   sono   costituite   le    seguenti    macro-aree
scientifico-disciplinari: 1. Scienze (area 1 - Scienze matematiche  e
informatiche; area 2 - Scienze fisiche; area 3  -  Scienze  chimiche;
area  4  -  Scienze  della  Terra;  area  8  -  Ingegneria  civile  e
architettura; area 9 - Ingegneria industriale  e  dell'informazione);
2. Scienze della vita (area 5 - Scienze biologiche; area 6 -  Scienze
mediche;  area  7  -  Scienze  agrarie  e  veterinarie);  3.  Scienze
economico-giuridico-umanistiche (area 10 -  Scienze  dell'antichita',
filologico-letterarie  e  storico-artistiche;  area  11   -   Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; area 12 -  Scienze
giuridiche; area 13 - Scienze economiche e  statistiche;  area  14  -
Scienze politiche e sociali). Ogni macro-area  elegge  un  professore
ordinario,  un  professore  associato  e  un  ricercatore   a   tempo
indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse.». 
  I primi due periodi del comma 3 sono cosi' sostituiti:  «Posto  che
nessuna area CUN potra' avere piu' di un rappresentante, risulteranno
eletti coloro che avranno  ottenuto  la  piu'  alta  percentuale  sul
numero degli aventi diritto al voto della  propria  macroarea  e  del
proprio ruolo». 
  Al secondo periodo la parola «area» e' sostituita  dalla  seguente:
«macro-area». 
  Al terzo periodo la parola «quattro» e' sostituita  con  la  parola
«tre». 
  Il comma 5 e' soppresso. 
  Al comma 6, lettera e),  le  parole  «sul  bilancio  di  previsione
annuale e triennale e sul  conto  consuntivo  dell'Universita'»  sono
sostituite con le parole: «sul bilancio unico di Ateneo di previsione
annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo di esercizio». 
  Al comma 8, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi. 
  All'inizio del comma 10 e' inserito il seguente periodo: «Partecipa
alle riunioni del senato accademico con voto consultivo il prorettore
vicario che funge da presidente con voto deliberativo in assenza  del
rettore. Partecipa, altresi', con voto  consultivo,  il  coordinatore
del collegio dei prorettori.». 
  All'art. 11, le lettere c) e d) del comma 1: sono cosi' modificate: 
  «c) due componenti esterni all'Ateneo non  appartenenti  da  almeno
tre  anni  ai  ruoli  dell'Ateneo  messinese  designati  dal   senato
accademico; 
  d) quattro componenti interni  all'Ateneo,  di  cui  un  professore
ordinario, un professore associato, un  ricercatore,  appartenenti  a
macro-aree scientifico-disciplinari diverse, e un rappresentante  del
personale  tecnico-amministrativo  e  dei  lettori  e   collaboratori
esperti  linguistici,  eletti  dai  componenti  ciascuna   categoria.
L'elettorato attivo, all'interno di  ciascuna  macro-area,  spetta  a
tutti  i  professori  di  prima  e  seconda  fascia  ed  a  tutti   i
ricercatori. La rappresentanza del personale docente  e'  determinata
procedendo preliminarmente  al  sorteggio  della  componente  cui  va
attribuito   l'elettorato   passivo    per    ciascuna    macro-area.
Successivamente si procede all'elezione del rappresentante  per  ogni
macro-area. Risultano eletti i  candidati  che  hanno  conseguito  il
maggior numero di voti». 
  Inoltre, alla fine del  comma  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
«Spetta  al  senato  accademico  dichiarare  l'ammissibilita'   delle
candidature presentate, dopo aver verificato il possesso dei predetti
requisiti». 
  Al comma 2 la parola «quattro» e' sostituita con la parola «tre». 
  Il comma 3 e' cosi' modificato: «In caso di  anticipata  cessazione
dalla carica e sempre che debba ancora decorrere un  lasso  temporale
di almeno due mesi prima della cessazione del mandato,  si  fa  luogo
per i componenti interni alla surroga del  soggetto  cessato  con  il
primo dei non eletti limitatamente al periodo mancante  del  mandato;
per  i  componenti  esterni  si  procede  alla  sostituzione  facendo
riferimento alle disponibilita' originariamente date.». 
  Il comma 4 assume  la  seguente  formulazione:  «I  componenti  del
consiglio di amministrazione non elettivi sono nominati nel  rispetto
del principio costituzionale delle pari  opportunita'  tra  uomini  e
donne nell'accesso agli uffici pubblici.». 
  Il comma 5 e' cosi' modificato: «Coloro  che,  esterni  all'Ateneo,
aspirino a far parte del consiglio di amministrazione sono  tenuti  a
far pervenire al rettore, a seguito di avviso pubblico, nei  tempi  e
con  le  modalita'  stabiliti  da  apposito  regolamento,   il   loro
curriculum professionale, che sara' quindi sottoposto  all'esame  del
senato accademico. Risulteranno eletti i due  candidati  che  avranno
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui,  dopo  la
seconda votazione, residuino seggi da attribuire si dara' corso ad un
terzo turno  di  votazione  al  quale  sara'  ammesso  un  numero  di
candidati pari al doppio  dei  seggi  da  attribuire.  A  tale  turno
saranno ammessi i candidati piu' votati nel precedente e risulteranno
eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero  di  voti.  In
ogni turno di elezione ogni componente del  senato  potra'  esprimere
tante preferenze quanti sono  i  seggi  da  attribuire.  In  caso  di
parita' di voti prevale sempre il candidato piu' anziano.». 
  Al comma 7, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi. 
  Il primo periodo del comma 9 e' cosi' modificato:  «Partecipa  alle
riunioni del consiglio di  amministrazione  con  voto  consultivo  il
prorettore vicario che funge da presidente con voto  deliberativo  in
assenza del rettore. Partecipa, altresi',  con  voto  consultivo,  il
coordinatore del collegio dei prorettori». 
  All'art. 12, comma  1,  lettera  g)  le  parole:  «il  bilancio  di
previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo»  sono  cosi'
sostituite:  «i  documenti   pubblici   di   sintesi   preventivi   e
consuntivi». 
  All'alinea dell'art. 13 la parola: «amministrativi»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di amministrazione»; la lettera b) e' soppressa  con
scorrimento  delle  successive   lettere   ed   e'   stata   aggiunta
all'elencazione la lettera «h) il presidio della qualita'». 
  L'art. 15 e' soppresso. 
  All'art. 17, comma 2, il terzo  periodo  e'  cosi'  sostituito:  «I
componenti durano in  carica  tre  anni  e  non  sono  immediatamente
rinnovabili». 
  Il quarto periodo e' soppresso. 
  All'art. 20, comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  «a  maggioranza
assoluta e sulla base della  valutazione  comparativa  dei  curricula
presentati in seguito ad apposito avviso  pubblico»  sono  soppresse;
dopo il terzo periodo, inoltre, e' inserito il seguente:  «L'elezione
avviene, sulla  base  della  valutazione  comparativa  dei  curricula
presentati in seguito ad  apposito  avviso  pubblico,  a  maggioranza
assoluta o, in caso di mancata elezione al primo turno, a seguito  di
ballottaggio tra i due candidati piu' votati». 
  Si introducono, alla fine dell'art. 21, i seguenti commi 4 e 5: «Il
presidio della qualita' e' composto da otto  membri,  di  cui  cinque
scelti  tra  il  personale   docente   e   tre   tra   il   personale
tecnico-amministrativo  dell'Universita';   e'   presieduto   da   un
professore ordinario, scelto tra i membri designati,  che  svolge  le
funzioni di coordinatore. Il presidio della qualita' dura  in  carica
tre anni. 5. Il Presidio  della  qualita'  sovraintende  al  regolare
svolgimento delle procedure di assicurazione della  qualita'  per  le
attivita' didattiche e di ricerca.». 
  All'art. 23, comma  8,  primo  periodo  si  sostituisce  la  parola
«quarantacinque» con «cinquantacinque». Al secondo periodo, la parola
«quaranta»  e'  sostituita  con  la  parola   «cinquantacinque».   Si
introduce alla fine del comma 8 il seguente periodo: «Il  numero  dei
Dipartimenti e' pari a dodici». 
  All'art. 26, alla fine del primo periodo del comma  2,  le  parole:
«un rappresentante del personale tecnico-amministrativo»  sono  cosi'
sostituite:  «rappresentanti  del  personale   tecnico-amministrativo
nella misura di uno,  qualora  il  numero  di  docenti  afferenti  al
dipartimento sia inferiore o pari  a  settanta,  di  due  qualora  il
numero sia maggiore di settanta e fino a centoventi, di  tre  qualora
il numero sia superiore a centoventi». 
  All'art. 28 il comma 2 e' cosi' modificato: 
  «2. Il direttore e' eletto  di  norma  fra  i  professori  ordinari
afferenti al dipartimento, nel rispetto delle disposizioni  di  legge
vigenti  e   secondo   modalita'   stabilite   dal   regolamento   di
dipartimento. Hanno la legittimazione elettorale attiva i professori,
i ricercatori, i rappresentanti del personale  tecnico-amministrativo
e  il  segretario  amministrativo  facenti  parte  del  consiglio  di
dipartimento  nonche'  tutti  gli  studenti,  i  dottorandi   e   gli
specializzandi  iscritti  a   corsi   di   studio   incardinati   nel
dipartimento nonche' gli assegnisti afferenti allo  stesso.  Il  voto
degli  studenti,  dei  dottorandi,  degli  specializzandi   e   degli
assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta  per  cento  del
numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel  consiglio  di
dipartimento. Per le elezione del direttore, si applicano  in  quanto
compatibili le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art.  9  del
presente statuto.  Il  direttore  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
rieleggibile anche consecutivamente  una  sola  volta.  Il  direttore
designa tra i professori del dipartimento  un  vicedirettore  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento e dura in carica per  la
durata del mandato del direttore. Il direttore  ed  il  vicedirettore
sono nominati con decreto del rettore. Il vicedirettore  e'  revocato
con decreto del rettore, su proposta del direttore.». 
  All'art. 39, i commi 3 e 4 sono cosi' modificati: 
  «3. Organi della scuola sono il  consiglio,  composto  dai  docenti
della scuola e  da  tre  rappresentati  degli  specializzandi,  e  il
direttore. Il consiglio delibera lo statuto ed il regolamento interno
della  scuola,  sovrintende  tutte  le  attivita'  della  scuola;  ne
coordina i corsi; elegge il  direttore  di  norma  tra  i  professori
ordinari di ruolo che svolgono attivita' di docenza presso la scuola.
Solo in caso di indisponibilita' di questi  ultimi,  la  carica  puo'
essere assunta da un professore di seconda fascia.  4.  Il  direttore
dura in carica tre anni ed  e'  nominato  con  decreto  del  rettore;
convoca  e  presiede  il  consiglio   e   cura   l'attuazione   delle
deliberazioni consiliari». 
  Al comma 5, le parole «la durata del mandato  del  direttore»  sono
soppresse. 
  All'art. 53, i commi 2 e 3 sono soppressi. Nella rubrica  dell'art.
53, le parole: «e delle cariche elettive» sono soppresse. 
  L'art. 54 e' cosi' sostituito: 
  «1. Non sono eleggibili a qualsiasi carica accademica indicata  dal
presente statuto: 
  a) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio; 
  b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad  una
pena non inferiore a un anno di reclusione per delitto non colposo. 
  2. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva
soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio. 
  3. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita', in
regola alla data di presentazione delle candidature con il  pagamento
delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso.  Gli
studenti  fuori  corso,  oltre  il   primo   anno,   non   hanno   la
legittimazione passiva alle cariche previste dal presente statuto  e,
qualora siano gia' componenti  di  organi  elettivi,  decadono  dagli
stessi. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed
e' rinnovabile per una sola volta. 
  4. Gli studenti  chiamati  a  far  parte  degli  organi  collegiali
dell'Universita' decadono con il conseguimento del titolo  di  studio
conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione
della candidatura. 
  5. In caso di cessazione anticipata di un organo si  procede  senza
indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto  resta  in  carica
per il completamento del mandato residuo. Il periodo cosi'  ricoperto
e' computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni. Di
norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato  e'
inferiore a sei mesi. In  tal  caso,  il  mandato  e'  ricoperto  dal
professore decano competente. Le disposizioni di cui ai  due  periodi
precedenti non si applicano alle cariche previste dall'art. 2,  comma
1, lettere d), g) e m) della legge n. 240/2010. Tutte le  candidature
devono  essere  presentate  nel  termine  indicato  dal  decreto   di
indizione delle elezioni. 
  6. Gli studenti  chiamati  a  far  parte  degli  organi  collegiali
dell'Universita' decadono  con  il  conseguimento  della  laurea.  La
decadenza di cui al presente comma non  si  applica  se  lo  studente
rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di  continuita',  ad
un  corso  di  laurea  magistrale,  in   prosecuzione   degli   studi
intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei consigli di
corso di studio. La decadenza si applica altresi'  ai  rappresentanti
nei consigli di dipartimento, a meno che lo  studente  rappresentante
risulti iscritto, senza soluzione di  continuita',  ad  un  corso  di
laurea   magistrale,   afferente   allo   stesso   dipartimento,   in
prosecuzione degli studi intrapresi.». 
  All'art. 55, comma 5, lettera  a)  le  parole:  «qualora  risultino
eletti a farne parte» sono soppresse. 
  Il comma 3 dell'art. 57 e'  cosi'  sostituito:  «La  partecipazione
agli organi collegiali e' obbligatoria,  salvo  giustificati  motivi.
L'organo  collegiale  puo'  non  giustificare  l'assenza.   L'assenza
ingiustificata per piu'  di  tre  sedute  consecutive  ad  un  organo
elettivo comporta la decadenza dalla carica. In tal caso, si fa luogo
alla  surroga  o  alla  sostituzione  del  componente  decaduto.   La
decadenza e'  deliberata  dall'organo  collegiale  e  dichiarata  con
decreto rettorale.». 
  Al comma 4, la parola «possono»  e'  sostituita  con  la  seguente:
«sono» e, alla fine del comma, le parole: «dell'organo  stesso»  sono
soppresse. 
  Viene, inoltre, aggiunto il seguente comma 5: «Scaduto  il  mandato
degli  organi  accademici  senza  che   sia   stato   completato   il
procedimento di rinnovo, questi  restano  in  carica,  in  regime  di
prorogatio, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni,  al
solo fine di esercitare l'attivita' di ordinaria amministrazione e di
adottare gli atti urgenti e indifferibili.». 
  L'art. 59 e' soppresso. 
  All'art. 61 il comma 1 e' cosi' sostituito: 
  «1. Il nuovo assetto dipartimentale entrera' in vigore a  decorrere
dal 1° ottobre 2015.». 
  Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7: 
  «2. Il senato accademico in carica alla data di approvazione  delle
presenti modifiche cessera'  alla  data  del  30  settembre  2015.  I
rappresentanti degli studenti e del personale  tecnico-amministrativo
rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. 
  3.  Dal  1°  gennaio  2015  al  28  febbraio  2015  i  consigli  di
dipartimento proporranno i criteri di afferenza dei professori e  dei
ricercatori dell'Ateneo alle nuove strutture dipartimentali nonche' i
criteri di incardinamento dei corsi di studio, con  proprie  delibere
di indirizzo. Entro il 15 marzo  successivo,  il  senato  accademico,
sulla base  delle  proposte  dipartimentali,  indichera'  l'indirizzo
generale dell'Ateneo per  la  costituzione  dei  nuovi  dipartimenti.
Entro il 30  aprile  successivo,  i  docenti  presenteranno  le  loro
richieste di afferenza ai dipartimenti prescelti in conformita'  agli
indirizzi deliberati.  Entro  il  20  maggio,  il  senato  accademico
deliberera'   in   merito   al   nuovo   assetto   dipartimentale   e
all'incardinamento dei corsi di studio nei nuovi dipartimenti. 
  4. Entro il 31 luglio 2015, saranno eletti i  rappresentanti  degli
studenti, dei  dottorandi,  degli  assegnisti,  degli  specializzandi
nonche'  del  personale  tecnico-amministrativo   nei   consigli   di
dipartimento. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi,  degli
assegnisti e degli  specializzandi  resteranno  in  carica  solo  per
l'anno accademico 2015/2016. 
  5.  Entro  il  30  settembre  2015,  i  dipartimenti   procederanno
all'elezione dei  direttori.  Il  mandato  di  direzione  svolto  nei
dipartimenti costituiti in sede di prima applicazione  dello  statuto
emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e' computato
ai fini del limite dei mandati. 
  6. Entro la data indicata al comma  precedente,  si  procedera'  al
rinnovo della componente elettiva del senato accademico.  Le  cariche
elettive svolte nel senato accademico costituito  in  sede  di  prima
applicazione dello statuto emanato con decreto rettorale n. 1244  del
14 maggio 2012 sono computate ai fini del limite dei mandati. 
  7. Gli organi diversi dal senato, dai consigli dei  dipartimenti  e
dai presidenti e dai consigli  delle  SIR  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore delle  presenti  modifiche,  permangono  fino  alla
scadenza naturale del mandato». 
  Gli attuali commi 2, 3, 4 e 5 assumono la nuova numerazione  8,  9,
10 e 11». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Messina, 30 dicembre 2014 
 
                                                  Il rettore: Navarra